Appunti per docenti che si trasferiscono all'Estero

 

L’art. 625, comma 1, del D.lgs. n. 297/1994 (c.d. testo unico della scuola – TUS), nel testo vigente, prevede che il Governo possa istituire, mantenere e sussidiare all’estero scuole ed altre istituzioni
educative. L’art. 633 del TUS prevede, altresì, che il Ministero degli esteri possa contribuire al mantenimento delle scuole italiane all’estero dipendenti da enti, associazioni o privati con sussidi in
denaro, dotandole di libri e materiale didattico e destinandovi docenti statali secondo quanto previsto dal testo unico. La rete delle scuole italiane all’estero comprende : 8 istituti statali (Addis Abeba, Asmara,
Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo); 43 scuole paritarie; 7 sezioni italiane presso scuole europee; 77 sezioni italiane presso scuole straniere.

 

Trattamento economico personale inviato all’estero

Le norme ribadiscono quanto già previsto dalla vigente normativa, in base alla quale il trattamento economico del personale inviato all’estero rimane a carico
dell’amministrazione di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo (articolo 27) e al personale inviato all’estero – ad eccezione delle assegnazioni temporanee e degli invii in
missione di cui all’art. 23 – oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti nel territorio nazionale, compete uno speciale assegno di sede a
carattere non retributivo, volto a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero.

L’assegno di sede, costituito da due componenti, l’assegno base di cui al successivo comma 3 e le maggiorazioni relative alle singole sedi, determinate su coefficienti da fissare
con decreto interministeriale. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni, con particolare riferimento al costo dei servizi; agli assegni si
applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli esteri in servizio nella stessa sede (articolo 28, commi 1 e 2).

Gli assegni mensili lordi base sono determinati nei seguenti termini: a) dirigente scolastico, euro 640; b) docente di scuola secondaria/lettore, euro 480; c) insegnante di scuola
primaria o dell’infanzia, euro 455; d) direttore dei servizi generali e amministrativi; euro 455; e) assistente amministrativo, euro 390 (articolo 28, comma 3).

Per ciascuna ora d’insegnamento eccedente l’orario obbligatorio prestata ai sensi dell’articolo 22 spetta una maggiorazione del trattamento economico in misura pari a un
quindicesimo dell’assegno base di cui al comma 3. In alternativa, il docente può fruire, nei periodi di sospensione dell’attività didattica, di riposi compensativi, in ragione di un
giorno ogni quattro ore soprannumerarie effettivamente prestate (articolo 28, comma 5).

Il trattamento economico del personale docente che va all’estero a insegnare è composto da diverse voci:

Stipendio:

  • Il docente conserva lo stipendio in godimento in Italia, che viene erogato dal Ministero dell’Istruzione.
  • A questo stipendio base si aggiunge un’indennità di sede all’estero, che varia in base al Paese di destinazione e al grado di disagio della sede.
  • L’indennità di sede all’estero è non pensionabile e non concorre al calcolo della TFR.

Altre indennità:

  • Indennità di trasferimento: una tantum per le spese di trasferimento all’estero.
  • Indennità di sistemazione: un contributo mensile per le spese di affitto o di acquisto di un’abitazione all’estero.
  • Indennità di famiglia: per il coniuge e per i figli a carico.
  • Riassetto dell’assegno mensile: per far fronte al diverso costo della vita nel Paese di destinazione.

Detassazione:

  • Parte dell’indennità di sede all’estero è esente da tassazione. La quota esente varia a seconda del Paese di destinazione e del regime fiscale previsto.
  • Le restanti indennità e lo stipendio sono soggetti a tassazione ordinaria.

Altre informazioni:

  • Il trattamento economico del personale docente che va all’estero a insegnare è disciplinato da specifici decreti ministeriali e accordi internazionali.
  • E’ importante informarsi presso il Ministero dell’Istruzione o presso i sindacati della scuola per avere informazioni aggiornate sul trattamento economico specifico per il Paese di destinazione di proprio interesse.

Stato giuridico personale Comparto scuola inviato all’estero

Le norme disciplinano lo stato giuridico del personale del Comparto scuola inviato all’estero. In particolare viene previsto che il personale della scuola a tempo indeterminato
(Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo) possa essere collocato fuori ruolo e destinato all’estero, per le finalità del provvedimento in esame, nel limite complessivo di 674 unità, con incremento di 50 unità rispetto a quelle individuate a
normativa vigente13 (624). Il contingente come rideterminato dalla norma in esame non comprende il personale in servizio nelle scuole europee di cui all’articolo 34 i cui oneri non sono a carico del Ministero degli esteri (articolo 17, comma 1).

Essere “collocati fuori ruolo” per il personale docente che va all’estero significa assumere una posizione lavorativa temporanea presso un’istituzione scolastica all’estero, pur mantenendo lo status di docente in Italia.In parole semplici, il docente:

  •  Svolge servizio didattico in una scuola italiana all’estero, durante il periodo di permanenza all’estero.
  • Conserva comunque lo status di docente italiano, con tutti i diritti e doveri che ne conseguono, come l’anzianità di servizio e la progressione economica.
  • Per periodi superiori a cinque anni all’estero, la titolarità della sede scolastica in Italia viene persa.

 

Il contingente di 674 unità comprende quelle destinate, nel limite di 10, al sostegno degli alunni con disabilità e le unità destinate al potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, con particolare riferimento alle competenze musicali e artistiche. Il contingente comprende, inoltre, 50 posti individuati nei limiti delle dotazioni organiche determinate con cadenza triennale ai sensi dell’art. 1, comma 64, della legge n. 107/2015.

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